FIVI: IL MECCANISMO DI VOTO NEI CONSORZI DI TUTELA VA RIVISTO

Matilde Poggi chiede al ministro Martina di riequilibrare i consigli dei Consorzi di Tutela, troppo spesso dominati dalle Cooperative

Rivedere il modello di attribuzione del diritto di voto all’interno dei consorzi di tutela. È quello che chiede la FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, attraverso una lettera inviata al ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina.
La proposta della FIVI è di prevedere che i voti in assemblea spettino in misura fissa, per il 30% alla produzione delle uve, per il 30% alla trasformazione delle uve e per il 30% all’imbottigliamento. Il restante 10% sarebbe distribuito in base ai volumi prodotti nell’anno vendemmiale precedente dai soggetti rientranti in una o più delle tre categorie sopra citate. Per garantire che il bilanciamento sia efficace la FIVI propone inoltre che i produttori che conferiscono alle cantine cooperative mantengano i voti connessi alla produzione di uva, per lasciare alle cooperative i voti derivanti dalla trasformazione e dall’imbottigliamento. Le cooperative potrebbero in ogni caso raccogliere le deleghe dai singoli soci per l’attività di produzione, ma tali deleghe dovrebbero essere rinnovate a ogni singola assemblea. La proposta è che ogni Consorzio di Tutela deliberi in merito al numero di deleghe massime che ciascun consorziato potrà portare in Assemblea, con un massimo di dieci. Questa misura andrebbe a riequilibrare il peso all’interno dei consorzi, dove oggi quello che dovrebbe essere un esercizio associato del voto, si trasforma in realtà nella golden share di un presidente o un direttore di cooperativa.
“La cooperazione ha enormi meriti in questo Paese e gode meritatamente della tutela Costituzionale – commenta la presidente FIVI Matilde Poggi – ma non crediamo rispecchi la volontà del legislatore la singolare circostanza che si è venuta a creare nei consorzi governati completamente da gruppi cooperativi, che sono in grado di imporre le proprie decisioni non solo a tutti gli altri consorziati, ma anche e soprattutto ai non consorziati in virtù dell’erga omnes. Lo scopo di questa proposta della FIVI è anche quello di evitare che si verifichino fenomeni di abbandono dei Consorzi esistenti per dare vita alla costituzione di nuovi, come già avvenuto nell’area di Soave, in Trentino e in corso di avvenimento in Oltrepò Pavese.”
La rappresentatività all’interno dei consorzi è oggi normata dal D.Lgs 61/2010, che prevede l’ammissione di viticoltori singoli o associati, di vinificatori e di imbottigliatori. Questi possono votare in misura ponderale alla quantità prodotta nella precedente campagna vendemmiale e se il consorziato svolge più di una funzione i voti si cumulano. Ciò ha portato al dominio delle cooperative di primo e secondo grado nei consorzi più importanti.

Egregio Signor Ministro,
La Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) desidera portare alla sua attenzione il problema della formazione della volontà nei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una peculiare rilevanza a seguito dell’entrata in vigore delle norme ocntenute nel DLGS 61 del 2010, con particolare riferimento all’esercizio di funzioni erga omnes.
La FIVI non solleva alcuna obiezione, riguardo ai criteri generali stabiliti dal MIPAAF per l’individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all’esercizio di detto potere, tuttavia desidera sottoporre alla sua attenzione la circostanza de facto venuta in essere, per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi non risulta più contendibile allorché entrano a farne parte grandi organizzazioni cooperative o addirittura organizzazioni di organizzazioni cooperative.
La cooperazione ha enormi meriti in questo Paese e gode meritatamente della tutela Costituzionale, ma non crediamo rispecchi la voluntas legislatoris la singolare circostanza che si è venuta a creare laddove le politiche di sviluppo, tutela e valorizzazione di aree viticole di grande tradizione sono completamente governate da gruppi cooperativi, con l’ulteriore conseguenza di potere imporre le proprie decisioni, in virtù dell’erga omnes, non solo a tutti gli altri consorziati ma anche e soprattutto ai non consorziati.
La FIVI ritiene che la contendibilità della posizione di maggioranza, all’interno dei consorzi di tutela e prioritariamente di quelli che esercitano funzioni erga omnes, rappresenti un necessario bilanciamento del potere conferito dalla 61/2010 ai consorzi stessi. Diversamente si verifica la situazione per cui uno o pochi attori hanno un controllo totale del consorzio potendo non solo promuoverne le attività necessarie ma anche orientarne stabilmente la direzione, nel senso più confacente ai propri interessi particolari, pur nella piena legittimità formale.
Per garantire il bilanciamento di cui supra, appare necessario rivedere il modello di attribuzione del diritto di voto in assemblea, da cui discendono i prescelti come consiglieri di amministrazione dei consorzi. In particolare, la FIVI sostiene che debbano essere adottate misure per contemperare la proporzionalità dei voti assegnati alla capacità produttiva complessiva (derivante dalla somma dei voti per le tre diverse fasi (viticola, di trasformazione, di imbottigliamento) con la salvaguardia della contendibilità della maggioranza nei consorzi.
A tal fine, di propone la disamina e la proposta che esponiamo nelle pagine seguenti.

Matilde Poggi
Presidente FIVI
PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DECRETO MINISTERIALE DEL 16 DICEMBRE 2010 IN MERITO AI CRITERI DI PONDERAZIONE DEL VOTO NEI CONSORIZI DI TUTELA

PREMESSA
L’art. 17 c. III del D.Lgs. 61/2010 dispone che
Il riconoscimento del MIPAAF e’ attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: 
    a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell’articolo 13, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni; 
    b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
Le modalità di esercizio del voto sono disciplinate dal DM 16 dicembre 2010 che dispone, in sintesi:
che il voto è esercitato in misura ponderale alla quantità prodotta nella precedente campagna vendemmiale (art. 6 c. 2)
che se il consorziato svolge due o tre delle funzioni considerate nel DM (essendo viticoltore e/o vinificatore e/o imbottigliatore) i voti ponderali per ciascuna funzione esercitata si cumulano (art. 6 c.3)
che in caso di forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori (i.e. cantine sociali) , previa espressa delega dei singoli, è possibile l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto (art. 6 c.5).

Ad avviso della FIVI, il criterio di ponderazione, pur coerente con le quantità prodotte
1. sottovaluta il ruolo peculiare che nel panorama produttivo italiano svolge il soggetto che nella propria azienda svolga tutte e tre le funzioni;
2. permetta di svolgere un ruolo egemonico a soggetti rappresentativi di grandi realtà associate, come le cantine sociali in forma cooperativa, in cui la delega espressa dei singoli associati è regolarmente nella disponibilità dei vertici delle forme associative, facendone i titolari di una golden share che nei fatti esclude la contendibilità della maggioranza in assemblea, laddove siano presenti cantine cooperative di grandi dimensioni o addirittura cooperative di secondo grado.
Per queste ragioni appare opportuno individuare dei correttivi nell’assegnazione dei voti, che permettano a tutti i soggetti che il Consorzio deve tutelare, di percepire la propria capacità di farne parte e conseguentemente sentire il massimo stimolo ad esercitare le funzioni in seno ad esso.
E’ necessario mitigare la mera ponderazione proporzionale per raggiungere un contemperamento tra la proporzionalità della rappresentanza e la contendibilità della maggioranza tra i diversi attori presenti nelle aree viticole.
PROPOSTA
La nostra proposta è quella di inserire un ulteriore comma all’articolo 6 del DM 16 dicembre 2010.
Questa misura ha la funzione di riequilibrare il peso all’interno dei consorzi, dove per via del meccanismo della delega che i soci delle cooperative rilasciano ai propri vertici, quello che dovrebbe essere un esercizio associato del voto, si trasforma in realtà nella golden share di un presidente o un direttore di cooperativa.
Alla luce di questo dato di fatto, particolarmente rilevante nel momento in cui i consorzi esercitino le funzioni erga omnes, perché di fatto queste ultime diventano uno strumento in mano a pochi soggetti titolari di maggioranze di voto non scalabili, è necessario riequilibrare l’assetto decisionale nei consorzi per evitare che il voto ponderato definito nel DM del 16 dicembre del 2010 si traduca nella dittatura delle cantine cooperative, che hanno certamente molti meriti e peraltro anche una copertura costituzionale, ma sono in genere portatrici di interessi al mercato marcatamente diversi da quelli, ad esempio, dei produttori integrati indipendenti.
Il fine dell’emendamento è quello di
riequilibrare la formazione della volontà consortile;
restituire interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi a quei soggetti che producono con filiera integrata;
rendere scalabili le maggioranze consortili, altrimenti controllate sempre dai medesimi soggetti;
evitare che si verifichino fenomeni di abbandono dei Consorzi esistenti per dare vita alla costituzione di nuovi, come già avvenuto nell’area di Soave, in Trentino e in corso di avvenimento in Oltrepò Pavese.
Al fine di bilanciare il peso ponderale nelle decisioni delle prime e non frustrare l’ambizione alla partecipazione alla vita consortile dei secondi, si propone l’emendamento del DM 16/12/2010 attraverso l’inserimento del comma 3bis o di uno analogo.
La soluzione che appare migliore, è quella di prevedere che i voti in assemblea spettino, in misura fissa, per il 30% alla produzione delle uve, per il 30% alla trasformazione delle uve e per il 30% all’imbottigliamento.
Il restante 10% sarebbe distribuito, in ragione dei volumi prodotti nell’anno vendemmiale precedente dai soggetti rientranti in una o più delle tre categorie già previste dal legislatore.
Per garantire che il bilanciamento sia efficace, inoltre, i produttori associati in forme coooperative, anche in ragione di una corretta restituzione della propria attività (poiché essi producono individualmente le uve e in forma associata le trasformano e le imbottigliano) manterrebbero in capo ai singoli viticoltori i voti connessi alla produzione primaria, mentre alle strutture cooperative competerebbero i voti derivanti dalla trasformazione dall’imbottigliamento. Le deleghe di esercizio dei voti corrispondenti all’attività primaria dovrebbero essere sempre puntuali, riferite cioè alla singola assemblea. Ogni Consorzio di Tutela delibererà in merito al numero di deleghe massime che ciascun consorziato potrà portare in Assemblea. Noi proponiamo che siano entro un massimo di dieci.
In tal modo risulterebbe aumentata la contendibilità delle maggioranze, garantita la voce di ciascuna delle fasi produttive in misura comparabile alle altre, ampliata la base avente diritto di partecipare alle decisioni consortili, ridotto il pericolo dell’esercizio di un potere di indirizzo in virtù di deleghe in bianco.

Nella pagina seguente si ipotizza l’emendamento ora descritto.
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010
Articolo 6 – (Modalità di voto)
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l’espressione del voto.
2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l’espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DOP o IGP.
5. L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
Proposta di emendamento
Articolo 6 – (Modalità di voto)
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l’espressione del voto.
2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l’espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
3bis. Fermo restando quanto stabilito all’art. 3, i voti esercitabili in assemblea consortile sono così ripartiti, in ragione dell’attività di chi li eserciti:
30% ai viticoltori;
30% ai vinificatori
30% agli imbottigliatori
Il restante 10% è assegnato, sulla base dei volumi prodotti nell’anno precedente, a ciascuna delle tre categorie.
I viticoltori riuniti in strutture cooperative mantengono sempre i propri diritti di voto che possono essere delegati, per il loro esercizio, solo in modo puntuale e per ogni singola specifica adunanza dell’assemblea. Ad ogni titolare del diritto di voto potrà essere attribuito un numero massimo di dieci deleghe.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DOP o IGP.
5. L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.